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USCITO L'AVVISO PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO AFFITTO. MODALITA' E NUOVO MODULO

Scarica il nuovo modulo dell'autocertificazione per richiedere il CONTRIBUTO AFFITTO cliccando qui sotto:

 

 

La domanda dovrà essere presentata a partire da lunedì 27 aprile 2020 ed entro e non oltre il termine del 18 maggio 2020 esclusivamente con le seguenti modalità:

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  •  copia del documento di identità in corso di validità;
  •  copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
  •  n. 3 ricevute di pagamento del canone mensile dell’anno 2020;

Fatta eccezione per la copia del documento d’identità, che deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda, in caso di impossibilità a produrre la copia del permesso di soggiorno e delle ricevute di pagamento, le stesse potranno essere inviate anche successivamente all’invio della domanda, ai fini dell’erogazione del contributo, presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative U.O. Assistenza Alloggiativa Ufficio Contributo Affitto, avendo cura di indicare il numero di  protocollo della domanda.

 

ATTENZIONE:

La procedura on Line consente di completare l’invio della domanda solo se viene allegato anche il modello di autocertificazione precompilato prodotto dal programma. Nel caso non si possieda la stampante occorre pertanto premunirsi del modello di autocertificazione da compilare a mano, reperibile presso le edicole convenzionate o scaricabile dalla presente pagina. (link autocertificazione)

Le domande incomplete non saranno ritenute valide.

Le domande inviate precedentemente alla data del 27 aprile 2020 non sono valide e pertanto dovranno essere ripresentate seguendo le modalità sopra descritte.

Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l’importo annuo del canone di affitto e riportare gli estremi della registrazione presso l’Ufficio del Registro. Nel caso di locazione di alloggio di proprietà di gestori pubblici non sono necessari gli estremi della registrazione e sarà sufficiente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.

 

REQUISITI

Sono ammessi al contributo i richiedenti, che alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti: 

  • cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
  • residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune di Roma e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo;
  • titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9). Per i contratti di gestori pubblici la titolarità è dimostrata dal regolare pagamento dei canoni;
  • mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (non inferiore a 38 mq. al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; vedi riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di Roma. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
  • non avere ottenuto per l’annualità 2020 indicata nell’avviso, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
  • reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una RIDUZIONE SUPERIORE al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).

 

CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili.

Per chiarimenti o informazioni saranno a disposizione i seguenti contatti telefonici:

0667103958 - 0667106176 – 0667106153 - 06671072583 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

 

Per qualsiasi info scrivimi a questa mail.

 

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NUOVO DPCM 26 APRILE: VADEMECUM DELLE NOVITA' NEL DETTAGLIO

 

Qui sotto puoi leggere e scaricare il VADEMECUM con tutti i dettagli:

 

Qui sotto puoi leggere e scaricare il nuovo DPCM del 26 aprile:

 

 

 

Qui sotto puoi leggere e scaricare l'ordinanza 11/2020

sul prezzo massimo delle mascherine a 0,50 cent:

 

 

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LA REGIONE LAZIO RENDE OBBLIGATORIA VACCINAZIONE PER OVER 65 E PERSONALE SANITARIO DAL 15 SETTEMBRE

Firmata l’ordinanza dal Presidente della Regione Lazio per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario.

L’obbligo partirà dal 15 settembre 2020 con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale.

La mancata vaccinazione per il personale sanitario comporterà l’inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa ai sensi del Dg. 81.

La mancata vaccinazione per le persone ultra 65 anni comporterà l’impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione che non consentano di garantire il distanziamento sociale.

Infine viene rivolta una forte raccomandazione ad effettuare il vaccino antinfluenzale a tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni attraverso il pieno coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.

Con questa ordinanza la Regione Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ridurre i fattori confondenti per il COVID-19 in presenza di sintomi analoghi.

 

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PROROGATI AL 3 MAGGIO I TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI 15 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE

L’INPS ha comunicato che, a seguito della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado stabilito nel D.P.C.M. del 10 aprile 2020, vengono prorogati al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per emergenza COVID-19 per la cura dei figli.

Si ricorda inoltre che, secondo le indicazioni già fornite con la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45:

  • il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare;
  • la fruizione, inoltre, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

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RIMBORSO 60% AFFITTO NEGOZI MESE DI MARZO CON CREDITO DI IMPOSTA

Come stabilito nel DPCM Cura Italia (art. 65, D.L. n. 18/2020) viene rimborsato alle attività commerciali il 60% del canone di affitto del mese di MARZO attraverso il credito di Imposta.

Come funziona:

. l’istituzione del codice tributo 6914 per l’utilizzo del credito in compensazione esclusivamente mediante modello in F24

. la spendibilità immediata di tale credito, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile già dal 25 marzo.

. Il modello F24 si deve presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e intermediari abilitati.

Requisiti per richiederlo:

. Il credito d’imposta per gli affitti commerciali si applica per gli immobili commerciali appartenenti alla categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).

. Possono richiedere il contributo solo a chi ha pagato l’affitto di MARZO, (come meglio specificato nella risposta 3.1 dalla circolare n.8 dell'Agenzia delle Entrate). Ciò ovviamente per tutelare e ristorare il contribuente che ha già sostenuto il costo dell’affitto ovvero che lo ha effettivamente pagato.

. Chi può beneficiare del contributo (sotto forma di credito di Imposta) dell’affitto di MARZO: il locatario/titolare di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione (allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020). Rientrano, ad esempio, in questo ambito gli esercenti attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l’attività mentre sono ovviamente escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari).

Per attenuare il danno economico, alcune attività chiuse al pubblico dal citato D.P.C.M. (ad esempio ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.) hanno proseguito le loro vendite effettuando consegne a domicilio ma, in quanto attività comunque non comprese nell’allegato 1 del citato decreto governativo, si ritiene (secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate) che possano senz’altro usufruire del credito d’imposta per la locazione commerciale.

 

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