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Il comune di Roma rende “trasformabili” altri 17 piani di zona

 

Il 7 giugno l’assemblea capitolina ha ratificato una importantissima delibera di Giunta presentata dall’Assessore Veloccia a dicembre 2022, che rende trasformabili altri 17 piani di zona dove vivono 60.000 famiglie.

I piani di zona interessati sono:

Lunghezzina 1

Lunghezza

Malafede

Romanina

Spinaceto 2

Settecamini

Casal Bianco

Muratella

Casal Fattoria

Casale Nei

Pisana Vignaccia

Madonnetta II

Tor Pagnotta

Torresina 2

Castelverde

Via Ponderano

Pian Saccoccia

Rocca Fiorita

 

Perché questa delibera è importante: negli ultimi vent'anni Roma Capitale è riuscita a renderne trasformabili solo 14 Piani di Zona: Acilia, Casal Boccone , Casale del Castellaccio, Casilino, Dragoncello, Laurentino, Palocco, Serpentara II, Spinaceto, Tor De Cenci, Torraccia, Torresina, Torrevecchia II, Val Melaina.

Con la delibera del 7 giugno 2023, i piani di zona “trasformabili” diventano in totale 31.

Per facilitare la richiesta di trasformazione Roma Capitale ha istituito il sistema informatico affrancazioni e trasformazioni, il SIAT snellendo le procedure.

Una volta trasformato l’immobile, per poterlo vendere i cittadini devono completare l’iter presentando la domanda di affrancazione dal prezzo massimo di cessione.

 

Affrancazione e trasformazione nei piani di zona: cosa vogliono dire e differenze

 

Affrancazione (dal prezzo massimo di cessione)

Con l“affrancazione” si richiede al Comune di rimuovere il vincolo di prezzo massimo di cessione dell’immobile. 

Il prezzo di un immobile realizzato in un piano di zona viene sostenuto in parte con i fondi privati dei costruttori e in parte con i fondi pubblici. I fondi pubblici concorrono a comperare le aree su cui si costruisce un piano di zona e in parte per contribuire al costo di costruzione nella misura del 30% circa di media.

Per questa ragione il comune applica ai proprietari il vincolo di prezzo massimo di cessione.

Impedisce cioè la vendita a prezzo di mercato di un bene realizzato in parte con fondi pubblici.

Chi vuole vendere a prezzo di mercato deve per l’appunto “affrancarsi dal prezzo massimo di cessione” liquidando in quota parte la parte del contributo pubblico al comune, A quel punto l0immobile affrancato dal contributo pubblico, può essere venduto al prezzo di mercato dal proprietario.

L’affrancazione dunque, è bene ricordarlo, rimuove il vincolo di prezzo massimo, ma non comporta alcun cambiamento sul titolo della proprietà (il titolare di diritto di superficie potrà vendere a prezzo di mercato il suo diritto di superficie, e non acquista comunque la proprietà).

 

La trasformazione (da diritto di superfice a diritto di proprietà)

Con la procedura della “trasformazione” i cittadini che abitano in un immobile del piano di zona in diritto di superficie (ovvero di cui non dispongono la piena proprietà ma solo il possesso per 99 anni) possono ottenere la piena proprietà degli immobili.

Per ottenerlo devono richiedere al comune di poter trasformare il titolo di superficie in piena proprietà. In pratica i proprietari non dovranno più riconsegnare l’immobile a Roma Capitale al 99 esimo anno dalla stipula della Convenzione ma avendolo trasformato possono venderlo e darlo in successione.

Tale procedura richiede il pagamento di un importo che viene determinato dall’amministrazione capitolina.

 

L'elenco completo dei Piani di Zona di Roma (I - II PEEP e PEEP di completamento)

I PEEP

 II PEEP

 Manovra completam. II PEEP

 01 Castel Giubileo

 B23 Cecchina

 B58 Cinquina 1 (da stralciare) 

 02 Fidene I

 C14 Casal Boccone

 B59 Cinquina 2 

 03 Fidene 2

 C22 Casale Nei

 

 04 Serpentara I

 

 

 05 Serpentara II

 

 

 06 Val Melaina

 

 

 07 Vigne Nuove

 

 

 01V Cinquina

 

 


Municipio IV

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 10-11 Casal dei Pazzi – Nomentano

 B41 Settecamini Casal Bianco

 B70 Casal Monastero 4

 12 Rebibbia

 C1 Torraccia

 C34 Casal Monastero 2

 13 Pietralata

 C26 Via di Tor Cervara

 

 14 Tiburtino Nord

 D1 Casal Monastero

 

 15 Tiburtino Sud

 

 

 15bis Tiburtino III

 

 

 02V San Basilio

 

 

 03V Settecamini

 

 

 04V Casale Caletto

 

 


Municipio V

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 16 La Rustica

 A3 Vigne Alessandrine

 A8 Casilino

 16a La Rustica

 B34 Casale Rosso

 B68 Tor Tre Teste

 19 Tor Sapienza

 B46 Casale Rosso 2

 

 23 Casilino

 C24 Via Longoni

 

 81 Quarticciolo

 

 

 6V Villa Certosa

 

 


Municipio VI

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 20 Ponte di Nona

 B4 Castelverde

 B64 Casale Cesaroni

 22 Tor Bella Monaca

 B5 Rocca Fiorita

 D9 Borghesiana

 25 Fontana Candida

 C2 Lunghezza

 D10 Monte Michelangelo 2

 27 Giardinetti

 C19 Lunghezzina

 D11 Grotte Celoni

 28 Torre Maura

 C21 Lunghezzina 2

 D12 Lunghezzina Castelverde

 29 Torre Spaccata Est

 C25 Borghesiana Pantano

 

 30 Torre Spaccata Ovest

 

 


Municipio VII

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 18 Arco di Travertino

 A4 Tuscolano (non attuato)

 A11 Via Lucrezia Romana

 31 Osteria del Curato I

 B37 Anagnina 2

 

 33 Cecafumo

 B45 Anagnina 1

 

 34 Cinecittà

 D3 Tor Vergata

 

 35 Quarto Miglio

 D5 Romanina

 

 

 D6 Osteria Del Curato 2

 

 

 D8 Tor Vergata 2

 


Municipio VIII

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 39 Grottaperfetta

 

 

 
Municipio IX

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 37 Ferratella

 A5 Spinaceto 2

 C28 Cecchignola nord

 38 Laurentino

 B7 Trigoria I-III

 C29 La Mandriola (da stralciare)

 40 Vigna Murata

 B54 Trigoria IV – Via Trandafilo

 C30 Tenuta Vallerano

 46 Spinaceto

 C5 Cecchignola Sud

 C31 Villa Balbotti

 47-48 Tor de’ Cenci

 C6 Tor Pagnotta

 C32 Fosso di Santa Palomba bis

 12V Acqua Acetosa

 C8 Casal Brunori

 

 

 C20 Casal Fattoria

 

 

 D4 Casale del Castellaccio

 


Municipio X

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 53 Palocco

 B8 Madonnetta

 A9 Casette Pater 4

 55 Ostia Lido Nord

 B29 Madonnetta II

 A10 Dragoncello 2

 79 Acilia Casette Pater

 B36 Acilia Saline

 B55 Riserva Verde A (da stralciare)

 82 Casette Pater II

 B42 Stagni di Ostia

 B57 Acilia Madonnetta

 10V Acilia

 B43 Borghetto dei Pescatori

 B60 Infernetto nord

 11V Dragoncello

 C10 Malafede

 B65 Infernetto ovest

 

 

 B66 Infernetto est


Municipio XI

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 59 Colli Portuensi Sud

 B38 Muratella

 B69 Monte Stallonara 2

 60 Colli Portuensi Nord

 B39 Ponte Galeria

 

 61 Corviale

 B40 Piana del Sole

 

 14V Portuense

 B50 Monte Stallonara

 


Municipio XII

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 15V La Pisana

 C23 Pisana Vignaccia

 

 

 B25 Massimina

 

 

 B35 Massimina Villa Paradiso

 


Municipio XIII

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 65 Pineto

 

 C33 Maglianella

 74 Torrevecchia

 

 

 80 Torrevecchia II

 

 


Municipio XIV

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 67 Acqua Traversa Sud

 B16 Selva Nera

 B61 Tragliatella 2

 68-69 Primavalle

 B32 Torresina

 B62 Tragliatella 3

 70 Cortina d’Ampezzo

 B33 Quartaccio 2

 B63 Pian Saccoccia 2

 71 Santa Maria della Pietà

 B44 Torresina 2

 B67 Pian Saccoccia sud

 72 Ottavia Nord

 B47 La Storta Stazione

 B71 Cerquette

 83 La Lucchina

 B48 Colle Fiorito

 

 13V Quartaccio 1

 B49 Pian Saccoccia

 

 

 B51 Via Ponderano

 

 

 B52 Palmarolina (non attuato)

 


Municipio XV

 I PEEP 

 II PEEP 

 Manovra completam. II PEEP

 09 Prima Porta

 B20 Cesano

 

 

 B24 Cerquetta

 

 

Alessio Cecera


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Bonus Tende da Sole e Zanzariere: come funzionano

 

Il bonus tende e il bonus zanzariere è stato esteso a tutto il 2024. Nel dettaglio tutte le informazioni utili da sapere per poterne beneficiare.

Il bonus tende da sole è un'agevolazione fiscale che riguarda l'acquisto e l'installazione di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti.

Questo bonus mira a promuovere il miglioramento energetico degli immobili e offre la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute.

È importante notare che non è necessario acquistare nuovi infissi per poter beneficiare di questa agevolazione. Il bonus può essere richiesto anche per l'installazione di tende da sole in immobili diversi, a condizione che tutti gli immobili siano di proprietà della stessa persona.

Ecco i punti chiave da tenere presente riguardo al bonus tende da sole:

 

Detrazione fiscale: La detrazione ammonta al 50% delle spese totali sostenute.

  • Limiti di spesa: Il massimo importo detraibile è di 60.000 euro per singola unità immobiliare.
  • Applicazione del bonus: Il bonus può essere utilizzato per la ristrutturazione di più immobili appartenenti allo stesso proprietario, anche se non si tratta dello stesso edificio.
  • Requisiti tecnici: Le schermature solari devono essere installate in modo solidale con l'involucro edilizio, a protezione di superfici vetrate e orientate da est a ovest passando per sud. Sono escluse le direzioni nord, nord-est e nord-ovest.
  • Beneficiari: Possono richiedere il bonus i proprietari di singole unità immobiliari residenziali, i condomini che possiedono parti comuni di edifici residenziali e coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica.
  • Tipologie di schermature solari detraibili: Sono detraibili tende da sole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, schermi solari mobili, veneziane esterne, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle e tende interne.

 

Per poter beneficiare del bonus, è necessario rispettare le norme vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, nonché le regole di risparmio energetico e sicurezza.

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante, postale o bancario, e tutti i documenti relativi alle spese sostenute devono essere conservati.

Per presentare la richiesta di accesso al bonus, è necessario inviare la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori o dal collaudo degli stessi.

I documenti da conservare includono fatture, ricevute di pagamento, schede tecniche delle installazioni e la documentazione inviata all'ENEA.

Importante da sapere: anche le zanzariere possono beneficiare di contributi come le Tende. I requisiti che servono soddisfare per la detraibilità sono i seguenti:

Fattore di trasmissione solare totale: Devono avere un valore inferiore o uguale a 0,35, collegato con la superficie vetrata protetta, con riferimento al vetro di tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Questo parametro è essenziale poiché solo le zanzariere con tale caratteristica possono svolgere la funzione di oscurante, contribuendo a ridurre l'insolazione nelle stanze.

Dichiarazione di prestazione (DOP): Devono essere corredate dalla Dichiarazione di prestazione, che attesta la destinazione d'uso e le caratteristiche prestazionali delle zanzariere.

Come per il bonus tende da sole, anche per le zanzariere il limite massimo di spesa detraibile è di 60.000 euro. Questo significa che, installando zanzariere adeguate, potrete mantenere gli ambienti freschi per un periodo più lungo, riducendo il consumo di condizionatori e ottenendo un notevole risparmio sulle bollette.

Ricapitolando, le zanzariere detraibili devono essere:

 

  • Installate per proteggere una superficie vetrata
  • Non montabili o smontabili liberamente dall'utente
  • Regolabili
  • Classificate come "tecniche" e dotate di marcatura CE

 

Per richiedere il bonus, avrete diverse opzioni a disposizione:

 

  • Detrazione Irpef in 10 anni: Potrete ottenere la detrazione fiscale in 10 anni, con pagamento a rate
  • Sconto in fattura: Potrete usufruire di uno sconto diretto sul costo delle zanzariere, applicato direttamente in fattura
  • Cessione del credito d'imposta: Avrete la possibilità di cedere il credito d'imposta a un soggetto terzo, che potrà utilizzarlo per compensare le proprie imposte

Sfruttare il bonus per le zanzariere vi permetterà di migliorare il comfort delle vostre abitazioni, proteggendole dagli insetti indesiderati e riducendo l'esposizione al calore esterno.

Ricordate di conservare tutte le documentazioni relative alle spese sostenute e di rispettare le norme vigenti per poter beneficiare dell'incentivo.

Per ulteriori informazioni e per avviare la procedura di richiesta del bonus, vi consigliamo di rivolgervi ai professionisti del settore o consultare il sito ufficiale dell'ENEA.

Restate aggiornati con le nostre newsletter per scoprire ulteriori agevolazioni fiscali e novità.

 

Alessio Cecera


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Detrazione spese scolastiche dichiarazione 2023

Le spese sostenute per le spese scolastiche possono essere detratte in dichiarazione dei redditi.

I codici da utilizzare sono:

  • Codice 12per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
  • Codice 13 per le spese di frequenza di università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri

 

E’ fondamentale avere la tracciabilità dei pagamenti, (bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili).

La detrazione spetta del 19% per le spese scolastiche sostenute per la frequenza sia per istituti statali pubblici, che per istituti paritari privati. Si tratta di:

  • Scuole dell’infanzia(c.d. “scuola materna“);
  • Scuole del primo ciclo di istruzione(scuole elementari e medie inferiori). Rientrano in questa categoria la scuola primaria, per un ciclo di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado, per un ciclo di 3 anni;
  • Scuole secondarie di secondo grado(scuola superiore). Si tratta del ciclo scolastico della durata di 5 anni.

L’importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche, è di 800 euro per ciascun alunno o studente. Il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa, è pari a 152 euro, somma da considerare per tutti gli anni di studio scolastico, dalla scuola materna e fino alle superiori.

 

Le due tipologie di detrazioni sono:
 

TIPOLOGIA DI SPESA SCOLASTICA

DETRAIBILITA’

Spese per la frequenza scolastica (tramite metodi tracciabili di pagamento)

Ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (tramite metodi tracciabili di pagamento)

Ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo

 

Restano escluse dalla detrazione:

  • L’acquisto di materiale di cancelleria;
  • Testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • Oppure, all’ampliamento dell’offerta formativa(ad esempio l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

Nella detrazione del 19% per le spese di istruzione dei figli rientrano anche i costi per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola. In generale ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) deliberato dagli organi d’istituto. Per ottenere la detrazione è necessario compilare il quadro oneri della dichiarazione con il codice 31. Come anticipato tale detrazione è incompatibile con quella legata alla frequenza scolastica.

Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di

  • Corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
  • Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,
  • Tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. 

Sono detraibili al 19%, utilizzando il codice 13 le seguenti spese:

  • Legate al sostenimento di spese per frequenza di università statali, per l’intero importo;
  • Legate al sostenimento di spese per frequenza di università non statali, limitatamente agli importi stabiliti annualmente con apposito decreto del MIUR (che tiene in considerazione gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali).

 

Il decreto ai fini dell’anno di imposta 2022 è stato pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2023. Con riguardo, ai corsi di laurea, i limiti, indicati nella tabella di seguito, variano a seconda dell’area geografica nella quale è ubicata l’università e dell’area disciplinare cui appartiene il corso d’istruzione:

AREA DISCIPLINARE

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Medica

3.900 euro

3.100 euro

2.900 euro

Sanitaria

3.900 euro

2.900 euro

2.700 euro

Scientifico-Tecnologica

3.700 euro

2.900 euro

2.600 euro

Umanistico-sociale

3.200 euro

2.800 euro

2.500 euro

Importi massimi di spesa per università non statali

Il Decreto precisa che per gli studenti iscritti a corsi di dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, gli importi di riferimento per la detrazione sono i seguenti:

  • 900 per il Nord;
  • 100 per il Centro;
  • 900 per il Sud e le Isole.

 

Qualora le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal suddetto decreto ministeriale.

Dottorati Di Ricerca

Spesa detraibile. Infatti, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario. Questo per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi “corsi di istruzione universitaria” al fine di poter usufruire della detrazione. Si tratta di una conclusione coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari (risoluzione n. 11/E/2010).

Frequentazione Di Master

Spesa detraibile, a condizione che il master:

  • Sia assimilabile, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione;
  • Sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (circolare n. 101/E/2000).

Senza il rispetto di entrambe le condizioni, la spesa per la frequentazione di master post universitari non è detraibile ai fini IRPEF.

Frequenza Di Scuole Di Specializzazione

Corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. Spesa detraibile. Il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario può essere considerato un corso di istruzione universitaria (Risoluzione n. 77/E/2008).

Test Di Accesso Ai Corsi Di Laurea

Spesa detraibile. Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall’imposta. Lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria (Risoluzione n. 87/E/2008).

Spese Scolastiche Di Iscrizione Ai Conservatori Musicali

Spesa detraibile. Più precisamente:

  • Le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
  • Le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.

Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (circolare n. 20/E/2011). Per quanto riguarda, invece, le spese scolastiche per l’iscrizione a corsi pre-accademici, ovvero fruibili per l’iscrizione al Conservatorio, le stesse non possono essere considerate detraibili. Questo in quanto riferite a corsi non equiparabili a quelli accademici.

 

Alessio Cecera


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Buona Natale e buon 2023!

Guida alle Comunità Energetiche Rinnovabili

La crisi energetica che sta investendo l’Europa a seguito del conflitto russo-ucraino ha evidenziato l’urgenza di una transizione energetica, ovvero del passaggio graduale dalle fonti energetiche inquinanti e limitate come il carbone e il petrolio alle fonti energetiche rinnovabili prodotte da elementi naturali e non soggette a esaurimento.

Il contributo che queste nuovi fonti di approvvigionamento possono dare alla salute dell’ambiente e dell’uomo è enorme.

Concretamente la transizione energetica si declina in una serie di provvedimenti atti a favorire la diffusione di micro impianti di autoproduzione di energia pulita.

La Comunità Energetica Rinnovabile è uno di questi strumenti.

E' costituita da cittadini o soggetti giuridici che si uniscono per produrre, utilizzare e rivendere energia pulita beneficiando di autonomia gestionale e di importanti vantaggi economici.

Obiettivo principale della Comunità Energetica Rinnovabile è dunque quello di fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri. Le Comunità Energetiche Rinnovabili possono essere costituite da chiunque voglia realizzare un impianto di produzione energetica, dunque da semplici cittadini, da condomini, dagli enti istituzionali, alle imprese e le attività commerciali. Insomma chiunque può proporne la costituzione attraverso una prima fase informativa in cui si analizzano i costi dei consumi totali (analizzando le bollette) e le eventuali opportunità (e ce ne sono molte come abbiamo visto in altri articoli sull’argomento) di finanziamento da parte delle istituzioni locali e regionali e dunque la sua formale costituzione previa registrazione all’Agenzia delle Entrate come soggetto giuridico, con finalità sociali e ambientali e si registra all’Agenzia delle Entrate, nominando un Rappresentante Legale. SI dimensiona dunque il progetto dell’impianto necessario da andare a realizzare e si conferisce un incarico ad un professionista qualificato per lo studio di fattibilità, ovvero per valutare il luogo dove ubicare l’impianto e il costo complessivo per la sua installazione e messa in funzione.

Realizzato l’impianto si procede all’allaccio alla rete pubblica ovvero alla stipula del contratto di vendita dell’energia con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Passaggi semplici che tuttavia richiedono il supporto qualificato di professionisti per arrivare finalmente a declinare concretamente il termine transizione ecologica.

 

Di seguito potete scarica una guida completa redatta dal GSE sull'autoproduzione energetica e sul funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile.

 

 

Alessio Cecera


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